Spesso l’attribuzione delle spese condominiali agli inquilini crea contrasti e malintesi, nonostante esista una legge che regola la divisione delle spese tra proprietario e inquilino. La legge 392/78 sull’equo canone che all’articolo 9 (Oneri accessori) recita:
“Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.
Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.
Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi.”
L’articolo sopra citato purtroppo non è sufficiente a fare chiarezza fra le tante tipologie di spese che il condominio si trova ad affrontare tutti i giorni. Potremmo affermare, per semplificare, che le spese per adeguamenti alle nuove normative, per opere straordinarie e di mantenimento del bene competono al proprietario, mentre quelle riferibili ai consumi e all’utilizzo del bene competono al conduttore.
Se nel contratto di affitto non vengono specificate con precisione le ripartizioni delle spese si rischia di incorrere in liti fastidiose e costose, ed è per questo motivo che sarebbe opportuno allegare al contratto di locazione una tabella di ripartizione che tenga conto delle caratteristiche specifiche dell’alloggio, e del contesto immobiliare nel quale si trova, controfirmata dalle parti.
Bisogna infine ricordare che nei confronti del condominio è sempre il proprietario il responsabile dei pagamenti in quanto non è possibile un’azione diretta nei confronti dei conduttori.