L’assemblea in condominio
Che cos’è l’assemblea
L’assemblea è l’organo principale del condominio. Per le sue decisioni vale il principio maggioritario, le volontà dei singoli, infatti, non si sommano ma si fondono. Ciò significa che quando la maggioranza ha deciso, è come se avessero deciso tutti. Nessuna decisione importante può essere presa fuori dall’assemblea.
Chi ne fa parte
L’assemblea è composta da tutti i proprietari delle unità immobiliari, dagli usufruttuari, e in certi casi anche dai conduttori. Chi non è del condominio non può prendere parte all’assemblea, se non espressamente autorizzato dai condomini e comunque senza diritto di voto.
Chi la convoca
L’assemblea viene convocata almeno una volta all’anno dall’amministratore. Vi sono però tre casi eccezionali in cui può essere convocata da persone differenti: può essere convocata dai condomini quando l’amministratore è impossibilitato, due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio possono convocarla nel momento in cui l’amministratore si sia rifiutato e dal curatore speciale come stabilito dall’art. 65 del Codice civile. Tutti i condomini e usufruttuari anche coloro che possono risultare irreperibili devono essere convocati.
Con quali termini
La convocazione deve pervenire 5 giorni prima della data della convocazione tramite posta raccomandata.
Le deleghe
Qualora il condomino non possa presenziare all’assemblea, può farsi rappresentare o da un altro condomino o delegare un estraneo. Non è possibile delegare l’amministratore. La delega deve essere scritta e se i condomini sono più di venti il delegato non può rappresentare più di un quinto del valore proporzionale. Il delegato rappresenta in toto il condomino che gli ha dato la delega, difatti questo è come se fosse presente a tutti gli effetti. Un condomino inoltre non può incaricare più di una persona.